Whistleblowing - Comune di Presezzo (BG)

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WHISTLEBLOWING

Il Comune di Presezzo recepisce il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, istitutendo un canale interno, rivolto a chi opera a diverso titolo nel contesto lavorativo comunale, adibito a segnalazioni di comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica; tale canale è congegnato in modo tale da garantire, contestualmente, gli interessi e la riservatezza del segnalante.

Il canale per segnalazioni interne del Comune di Presezzo è accessibile al seguente link:

https://comunepresezzo.whistleblowing.it/

Le segnalazioni, che possono essere inviate anche in forma anonima, vengono indirizzate, accolte e trattate dal Responsabile Anticorruzione del Comune di Presezzo, nella persona del Segretario Comunale, e processate dal Comune di Presezzo, oltre che dal gestore della piattaforma whistleblowing, nel rispetto del vigente Regolamento UE sul trattamento e sulla protezione dei dati personali.


COSA SI PUÒ SEGNALARE UTILIZZANDO QUESTO CANALE

La casistica delle fattispecie che possono essere segnalate attraverso la piattaforma Whistleblowing del Comune di Presezzo prevede:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; 
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; 
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno; 
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.


COSA SI PUÒ SEGNALARE UTILIZZANDO ALTRI CANALI


Il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 stabilisce inoltre che le segnalazioni per quella fattispecia di fatti, atti e comportamenti soprarichiamata possono essere segnalate anche utilizzando canali esterni, nello specifico rivolgendosi all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), quando:

  • il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna (come quella che può essere effettuata  e la stessa non ha avuto seguito;
  • il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  • il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

 

Tra le segnalazioni mediante canali esterne, sono consentite quelle a mezzo di divulgazione pubblica, allorquando:

  • il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  • il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. 


 

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