I.M.U. 2013 - Comune di Presezzo (BG)

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I.M.U. anno 2013

 

 

SCADENZA MINI-IMU 24 GENNAIO 2014

per effettuare il calcolo cliccare qui

per leggere l'approfondimento relativo all'imposta cliccare qui

A Presezzo, l'aliquota valida per l'anno 2013, già deliberata per l'anno 2012, per le abitazioni principali e le pertinenze è pari al 4,5 per mille.

Il codice catastale del comune di Presezzo H046.

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento comunale IMU il tributo non è dovuto se uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta dovuta dal singolo contribuente per l'intero anno su tutti gli immobili presenti sul territorio, e non alle singole rate di acconto e saldo.

 

La Mini IMU è dovuta quando l'aliquota applicata dal Comune è superiore all'aliquota base fissata dallo Stato (4 per mille) per le seguenti tipologie di immobili:

·  abitazione principale (Cat. da A/2 ad A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7), una pertinenza per categoria catastale;

·  terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

  • cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale ecc..

L'importo della Mini IMU corrisponde al 40% della differenza tra imposta calcolata con aliquote base e imposta calcolata con le aliquote deliberate dal Comune.

In presenza di altri immobili con rendite molto basse e' necessario verificare se l'IMU dovuta su tutti gli immobili, compresa la Mini IMU, sia inferiore o meno all'imposta minima annuale per cui e' dovuto il pagamento, stabilita dal comune nel Regolamento comunale.

Quindi per verificare se la Mini IMU è dovuta e in che misura, è necessario inserire anche altri immobili se presenti.

 

 

 

CALCOLO IMU 2013 e STAMPA modello F24 

(ai sensi del D.L. 21/05/2013, n. 54)


SCADENZA PAGAMENTO ACCONTO 17 GIUGNO 2013

E’ SOSPESO IL PAGAMENTO DELL’ACCONTO IMU 2013 per le seguenti categorie di immobili:

·  ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);

·  UNITA’ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA, ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE DEI SOCI ASSEGNATARI, NONCHE’ ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DALGI IACP O DAGLI ENTI DI EDILIZIA PUBBLICA, CON LE MEDESIME FINALITA’, ISTITUITI IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 93, DPR n. 616/1977;

·  TERRENI AGRICOLI E FABBRICATI RURALI di cui all’art.  13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni.

 

 

Per TUTTI GLI ALTRI FABBRICATI E LE AREE FABBRICABILI, il calcolo del tributo per l’ACCONTO 2013, deve essere determinato applicando l’aliquota 2012, come da tabella seguente:

 

 

ALIQUOTA ORDINARIA

0,85 per cento

=

8,5 per mille

 

(deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29 ottobre 2012

confermata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 13 novembre 2013)

 

SCADENZA PAGAMENTO SALDO 16 DICEMBRE 2013 

 

ALIQUOTA ORDINARIA


ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE

detrazione annuale

(per ulteriori dettagli vedasi il regolamento)



8,5 per mille


4,5 per mille

€ 200,00#




 

(deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29 ottobre 2012

confermata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 13 novembre 2013)


DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 24/2013


per visualizzare e stampare le visure catastali

 

 

regolamento IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 29.10.2012 valido già dal 01.01.2012

 

 

 

ecco i codici tributo necessari per completare il modello F24

CODICI TRIBUTO per versamento IMU

 

 

informativa per ravvedimento operoso IMU

modello dichiarazione IMU da presentare secondo le modalità e per le casistiche previste nelle

istruzioni approvate dal Ministero delle Finanze (scadenza presentazione 90 GIORNI DAL MOMENTO

IN CUI SI SONO VERIFICATE LE CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE. Relativamente agli immobili per

i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1^ gennaio 2012 la scadenza è fissata al 30 NOVEMBRE, fermo

restando il diritto per il contribuente di usufruire del termine ordinario di 90 giorni. Ad esempio, se

l'obbligo scatta il 15 novembre, la dichiarazione potrà essere presentata fino al 13 febbraio 2013.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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