I.M.U. 2024 - Comune di Presezzo (BG)

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IMU 2024

L’IMU deve essere pagata da tutti coloro che possiedono immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli) a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) e a seguito di contratto di locazione finanziaria da parte dell’utilizzatore, nel Comune di PRESEZZO (BG).

MODALITA' DI PAGAMENTO

L’IMU 2024 potrà essere pagata tramite:
• Modello F24 (i codici tributo sono stati istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 29/2020).

Le scadenze da ricordare sono:
• la scadenza della prima rata (acconto IMU) o il pagamento in un' unica soluzione che deve avvenire entro il 17 giugno 2024;
• la seconda rata (saldo IMU) che deve avvenire entro il 16 dicembre 2024.

ALIQUOTE IMU

Il Comune di Presezzo ha confermato per l’anno 2024 le aliquote IMU del 2020, come da delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 14/03/2024.

Il link per visionare la delibera aliquote imu 2024 è di seguito riportato:

https://www.comune.presezzo.bg.it/servizi/delibere/ricerca_fase03.aspx?ID=4223

 

CALCOLO ONLINE IMU

Come ogni anno viene offerto ai contribuenti  il servizio di calcolo IMU con relativa stampa dell’F24, senza necessità di registrazione. Il link per tale  servizio viene di seguito riportato:

  https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=H046   

NUOVO MODELLO DICHIARAZIONE IMU

Con D.M. 24 aprile 2024 il Ministero dell’Economia e delle finanze ha approvato i nuovi modelli di dichiarazione IMU/IMPi e dichiarazione IMU ENC.

L’aggiornamento dei modelli si è reso necessario affinché gli stessi tengano conto anche delle disposizioni recate:
− dall’articolo 1, comma 759, lettera g-bis) della legge n. 160 del 2019, che riguarda l’esenzione IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale, e in particolare della circostanza che la dichiarazione deve essere effettuata al comune interessato, secondo modalità telematiche;
− dall’articolo 1, comma 71 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 il quale stabilisce che “L’articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le norme da questo richiamate o sostituite si interpretano, per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che: a) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività previste dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali; b) gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità”.

Sul sito internet del Dipartimento delle Finanze sono disponibili in versione PDF editabile sia il modello di dichiarazione e le relative istruzioni concernenti l’IMU, sia il modello di dichiarazione e le relative istruzioni, riguardanti l’IMU per gli immobili degli enti non commerciali, oltre alle Specifiche tecniche IMU e IMPi e Specifiche tecniche ENC.

La dichiarazione IMU/IMPi, cartacea o telematica, deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

La dichiarazione IMU ENC deve essere presentata anch’essa entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, ma a differenza di quella “ordinaria”, questa dichiarazione deve essere presentata ogni anno.

 

 

Per informazioni contattare l'Ufficio Tributi al seguente numero di telefono 035464661/62 oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo: tributi@comune.presezzo.bg.it

    

 

 

 

 

 

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