INFO - detrazione per gli addetti all’assistenza a persone non autosufficienti - Comune di Presezzo (BG)

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INFO - detrazione per gli addetti all’assistenza a persone non autosufficienti

 
INFO - detrazione per gli addetti all’assistenza a persone non autosufficienti

 

 

 

Sono detraibili dall’Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di “non autosufficienza” della persona con disabilità nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Dove indichi nel 730 le spese per l’assistenza dei non autosufficienti

Nel quadro E nei righi da E8 a E10 con il codice 15. Sono comprese nell’importo di spesa ammessa anche le spese per addetti all’assistenza personale riportate con codice 15 nella Certificazione Unica.

Documenti da conservare

  • Fattura o ricevuta rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione attestante che si tratta di assistenza a persone non autosufficienti. 
  • Certificazione medica attestante lo stato di non autosufficienza.

Condizioni per la detrazione

  • La detrazione spetta nei soli casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (c.d. badanti). Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana le persone che necessitano di una sorveglianza continua o sono incapaci di svolgere almeno una delle seguenti attività:
    • assunzione di alimenti;
    • espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale;
    • deambulazione;
    • indossare gli indumenti.
  • Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica, non può essere quindi riferito a neonati.
  • Per poter beneficiare della detrazione il reddito complessivo di chi la richiede non deve superare i 40.000 euro lordi annui (compreso l’eventuale reddito derivante da fabbricati locati con il regime della cedolare secca). La detrazione spetta a chi ha sostenuto la spesa o al titolare del contratto di assunzione del personale addetto all’assistenza. Di conseguenza, la spesa può essere detratta dal soggetto non autosufficiente o in alternativa da un suo familiare anche se non lo dichiara a proprio carico fiscalmente e non è convivente.
  • Se più familiari hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo di 2.100 euro dovrà essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa. Il limite deve essere sempre considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero di soggetti cui si riferisce l’assistenza.
  • La documentazione che certifica il sostenimento della spesa deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale sia di chi effettua il pagamento sia di chi effettua l’assistenza. Se la spesa è sostenuta a favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.

Casi particolari

La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da una casa di cura o di riposo, da parte di una cooperativa di servizi o di un'agenzia interinale.

Έ fondamentale che la documentazione rilasciata dalla casa di riposo certifichi distintamente gli importi riferiti all’assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante.

 

La documentazione rilasciata dalla cooperativa che intrattiene il rapporto contrattuale di assistenza, deve contenere i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, i dati identificativi della cooperativa stessa e la specificazione della natura del servizio reso.

 

In caso di utilizzo di agenzie interinali, la documentazione deve riportare anche la qualifica contrattuale del lavoratore.

 

La detrazione non spetta per le spese sostenute per i lavoratori domestici (colf) che hanno un inquadramento contrattuale diverso dagli addetti all'assistenza personale. Allo stesso modo, non sono detraibili i contributi previdenziali che sono deducibili dal reddito. 

 

I CALCOLI E DICHIARAZIONI SONO DA EFFETTUARSI PRESSO I CAAF DI RIFERIMENTO

 

 


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